Esame di idoneità: differenza tra scuole non paritarie e homeschooling

ph. Andrea Piacquadio

Già ad una prima lettura dei due articoli appare evidente un parallelismo tra le due realtà, quella dell’istruzione parentale e quella delle scuole non paritarie: infatti i genitori dei minori frequentanti le scuole private non paritarie assolvono all’obbligo di istruzione, con la differenza che lo stesso Decreto Legislativo impone l’esame d’idoneità annuale ai minori istruiti a casa (art. 23) e l’esame d’idoneità al passaggio di grado (cioè a conclusione del quinto anno di scuola primaria e al terzo anno di scuola secondaria di primo grado) agli studenti delle scuole non paritarie (art. 10). Non si può non mettere in evidenza una discrepanza nella metodologia utilizzata per ottenere lo stesso fine, cioè la vigilanza sull’obbligo di istruzione, obbligo che comunque ricade in entrambi i casi sulle famiglie. Entriamo quindi nel dettaglio.

Le scuole non paritarie nel dettaglio

Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un’attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento (dalla Legge 27/2006):

a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;

b) l’impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;

c) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Con il DM263/2007 e il DM82/2008 lo Stato ha dettato le disposizioni per entrare a far parte dell’elenco regionale delle scuole non paritarie, vale a dire quali sono i requisiti e i documenti da presentare al momento della richiesta di riconoscimento ed inserimento. Annualmente, quindi, gli Uffici Scolastici Regionali emanano una circolare nella quale tornano ad elencare le attestazioni e i documenti richiesti al fine di essere inserite nell’elenco delle scuole private non paritarie del territorio regionale per i successivi tre anni scolastici. Allo scadere del triennio, rinnovano in carta semplice la volontà di permanere nell’elenco regionale.Analizziamo quindi gli obblighi di legge per le scuole non paritarie, per capire quali sono le similitudini e le differenze con l’istruzione famigliare.

La dichiarazione annuale

Premesso che chi sceglie l’istruzione famigliare ha diritto di farlo e non di farne richiesta, anche le famiglie che usufruiscono delle scuole non paritarie presentano annualmente apposita dichiarazione al Dirigente Scolastico della scuola del territorio di residenza, esattamente come i genitori che scelgono di istruire a casa i propri figli. Dirigente Scolastico del territorio e Sindaco del Comune di residenza sono tenuti per legge alla vigilanza sull’obbligo d’istruzione dei genitori (art. 5 comma 2 D.Lgs 76/2005)

L’unica differenza risiede nel fatto che i genitori non hanno accesso alla piattaforma dell’Anagrafe Studentesca Nazionale, mentre Dirigente Scolastico e Gestore della scuola non paritaria inseriscono dati e informazioni sul percorso scolastico del minore nel portale del MIUR.A questo punto ci si chiede perché i genitori, che hanno la responsabilità di istruire privatamente i propri figli e che scelgono di farlo in prima persona, non possano avere accesso all’Anagrafe Studentesca Nazionale e perché non sia possibile inserire personalmente i dati del proprio figlio, senza con questo interferire con l’importante compito della vigilanza sui minori che attiene alle competenti autorità.

I requisiti strutturali

Stralciando dalla Legge 27/2006 (link) sono scuole non paritarie quelle che svolgono un’attività organizzata di insegnamento e che, riguardo alle esigenze strutturali, presentano le seguenti condizioni di funzionamento:“la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti”.

Infatti nella richiesta all’USR, il gestore della scuola non paritaria autocertifica il possesso dei requisiti di legge sopra elencati e, con opportuna documentazione, fornisce tutte le autorizzazioni di agibilità, sicurezza ed igiene relativi ai beni mobili ed immobili a disposizione della scuola.Si intende che questi dati si rendono obbligatori per legge per qualsiasi luogo di frequentazione aperto al pubblico, secondo la normativa sulla sicurezza a cui soggiacciono anche tutte le strutture deputate all’istruzione.Per quanto riguarda la sicurezza dei domicili in cui si svolge l’istruzione famigliare, tale sicurezza è garantita dagli opportuni controlli che gli enti deputati (Comune, Regione, …) svolgono in base alle loro specifiche competenze e, comunque, tali informazioni non hanno niente a che vedere con l’obbligo di fornire istruzione ai propri figli e non è quindi da considerarsi discriminante per raggiungere questo obiettivo.

Le competenze tecniche

Per quanto riguarda le competenze tecnico-didattiche, il gestore della scuola non paritaria autocertifica:

  • che il personale docente e il coordinatore delle attività didattiche sono in possesso di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola;
  • che l’insegnamento impartito nella scuola segue il progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento del titolo di studio in rapporto all’età del minore (quinto anno della primaria o terzo anno della secondaria di primo grado).

Tale dichiarazione va accompagnata dall’elenco nominativo del personale docente, in cui siano indicati i titoli di studio, le materie insegnate e l’eventuale abilitazione all’insegnamento. Non viene imposto per legge, quindi, che i docenti posseggano l’abilitazione all’insegnamento, ma che il loro percorso di studi e/o formazione sia compatibile con quello che insegnano.

Ai genitori (o ai tutori) che scelgono l’istruzione famigliare viene richiesto, al pari delle scuole non paritarie di autocertificare di possedere le competenze tecniche per poter istruire i propri figli (o i minori a loro affidati) ovvero di possedere le capacità economiche per usufruire di servizi di istruzione esterni alla famiglia (esempio, insegnanti privati o laboratori didattici) compatibili con le materie di insegnamento. Neanche a loro viene richiesto di essere abilitati, ma di attestare le competenze da spendere nella didattica.

Requisiti economici

Come già detto, sia le scuole non paritarie che i genitori o tutori che istruiscono i minori senza iscriverli ad una scuola pubblica o paritaria, devono dichiarare annualmente di possedere i requisiti economici per affrontare le spese necessarie per l’istruzione. Per quanto riguarda le scuole, l’ispettorato dell’Ufficio Scolastico si accerta della veridicità delle dichiarazioni; per le famiglie, questo compito è di competenza del Sindaco.A titolo esemplificativo, trovate qui la Circolare dell’USR della Lombardia relativa all’anno scolastico 2020).Le scuole non paritarie devono quindi presentare documenti relativi a determinati requisiti strutturali, titoli di studio e situazione giudiziaria del personale assunto come docente (“che il personale docente ed il coordinatore didattico sono in possesso di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti “), ed età degli alunni frequentanti (“che gli alunni frequentanti hanno età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici”). Documentazione a cui vanno aggiunti il progetto educativo e il Piano dell’Offerta Formativa.Ai genitori in istruzione parentale vengono fatte le stesse richieste, fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza.

Per quanto riguarda la programmazione, la possibilità che i genitori possano presentare ad inizio anno scolastico una programmazione coerente con il conseguimento delle competenze previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, presentando la loro modalità di interazione e offerta dell’istruzione ai propri figli, potrebbe essere un’interessante completamento della documentazione utile ad avvallare l’assolvimento dell’obbligo. Ricordiamo che la vigilanza riguarda l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, non la valutazione dell’apprendimento del minore, motivo per cui l’esame annuale per gli homeschoolers non è adatto a rispondere a questa esigenza di controllo dello Stato sui genitori.

Ma allora perché i genitori homeschoolers devono rispettare ogni anno l’inopportuna legge sulla valutazione annuale dei loro figli per ottenere l’idoneità ad una classe che mai frequenteranno, mentre nelle scuole non paritarie questo avviene solo due volte nell’arco del primo periodo didattico?

Occorre esporre un breve excursus storico sulla formalizzazione del percorso scolastico per gli iscritti alle scuole non paritarie.

Bisogna risalire al 2006 quando l’allora direttore generale del MIUR, Silvio Criscuoli, senza far capo a nessuna norma superiore ma ad una discutibile “interpretazione logico-sistematica della normativa di riferimento”, emana la nota 777 con la quale “dispone che gli alunni soggetti all’obbligo scolastico, che si avvalgono dell’istruzione privata, assicurata presso strutture scolastiche organizzate (scuole private non paritarie), non sono tenuti a sostenere al termine di ciascun anno scolastico, esami di idoneità alla classe successiva, ivi compresi, al termine della scuola primaria gli esami d’idoneità alla prima classe della scuola secondaria di primo grado”. Aggiunge inoltre che “l’obbligo di sostenere esami di idoneità al termine di ciascuno anno scolastico permane (non c’era mai stato prima, ndr.), invece, nel confronti degli alunni in età di scolarizzazione obbligatoria che si avvalgono dell’istruzione paterna, ivi compreso il caso di passaggio da tale tipo di istruzione a quella impartita in scuole statali o paritarie”. Il disagio che crea questa disposizione si allarga ai sindacati i quali sottolineano la totale incongruenza della nota con le disposizioni delle norme di riferimento, considerato anche il fatto che una precedente nota (prot. n. 593) prefigurava in maniera esplicita che gli alunni delle scuole elementari non paritarie avrebbero dovuto sostenere l’esame di idoneità, presso le scuole statali o paritarie, abilitate al rilascio di titoli di studio, ogni anno per ottenere la promozione alla classe successiva.

Per chiarire la confusione, Criscuoli indirizza quindi il 7 febbraio ai direttori degli Uffici scolastici regionali una seconda nota (prot. n. 1147 link), “all’unico fine di fornire indicazioni operative per evitare comportamenti diversificati sul territorio” la quale, con un arzigogolato rapporto causa-effetto, deduce che la formalizzazione del percorso scolastico (e non la vigilanza sull’obbligo di istruzione: l’evasione di quest’ultimo porta a conseguenza penali, la formalizzazione invece non è obbligatoria) si debba ottenere comunque e che questo giustifica che i genitori sottopongano i loro figli ad un esame di idoneità tutti gli anni.Da allora, quindi, con un susseguirsi di copia-incolla di stralci delle circolari ministeriali (che non hanno valore di legge) si giunge al Decreto Legislativo 62 del 13 Aprile 2017, che ribadisce questa disparità di trattamento e porta con sé numerose altre criticità che rendono sempre più ingiustificata la necessità degli esami annuali per chi si avvale dell’istruzione parentale.

Appare evidente che l’obbligo degli esami di idoneità non è una disposizione di legge fatta con l’intento di tutelare l’istruzione, altrimenti questa differenza tra scuole non paritarie e homeschooling che senso avrebbe?

Perché i bambini che optano per l’istruzione parentale avrebbero bisogno di questo “controllo” annuale e gli altri no?

Chi ha stabilito che una scuola non paritaria garantisca un’istruzione migliore della famiglia, dato che comunque, normativamente, risponde agli stessi requisiti?

Così, anche l’aumento delle famiglie che scelgono una via di istruzione per i propri figli diversa dalla solita – nonostante sia dichiarata nella Costituzione e nel Codice Civile (art. 147 ““Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”) – è stato preso come un fallimento delle istituzioni e non come una scelta ragionata e consapevole, nel rispetto del percorso di apprendimento individualizzato che la stessa istituzione auspica ma difficilmente riesce a mettere in pratica.

Luciana Foti, Melissa Dietrick, Alessia Rossetti

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