Homeschooling ed esame di idoneità: cosa c’è da sapere

ph. Andrea Piacquadio

Questo articolo nasce in origine dalla riflessione sulle differenti modalità di somministrazione dell’esame di idoneità ai bambini e ai ragazzi per i quali i genitori hanno scelto di avvalersi dell’Istruzione Parentale, che è sempre stato uno degli aspetti cardine della questione sulla vigilanza sull’obbligo di istruzione, sin da quando l’esame di idoneità non era ancora obbligatorio. Tanto che i genitori homeschooler scelgono con cura la scuola dove sostenere l’esame in base a numerosi criteri di sostenibilità pedagogica, didattica, di relazione umana e, non ultima, economica. Questo perché ogni scuola è diversa e, all’interno di ogni scuola, ogni commissione esaminatrice è diversa.

In tal senso non si è voluto fare un confronto sulla validità di modalità e metodologie disposte da docenti e Dirigenti Scolastici, ma piuttosto dare inizio ad un’analisi della normativa che storicamente ha regolato lo svolgimento degli esami di idoneità per gli homeschooler, senza pretesa di essere esaustivi.

Forse non tutti sanno che molta della normativa scolastica viene declinata annualmente sia da Note (o Circolari ministeriali) che da Ordinanze ministeriali. Ambedue vengono inserite nella gerarchia delle norme tra le fonti secondarie insieme ai regolamenti: una volta promulgata una Legge o un Decreto, hanno il compito di chiarire e suggerire indicazioni pratiche per spiegare i contenuti generali di quella norma di primo livello. Per tale motivo non possono assolutamente contrastare la Costituzione e le Leggi, né contenere norme di tipo penale.

Le Note, le Circolari e le Ordinanze ministeriali che vengono emanate nell’ambito dell’istruzione sono sostanzialmente di tipo amministrativo, avendo per scopo quello di disciplinare l’attività degli organi amministrativi dipendenti onde assicurare unità di indirizzo e coordinamento nell’attuazione dei loro compiti.

Per capire meglio i passaggi successivi, approfondiamo per un momento le caratteristiche generali di un’Ordinanza Ministeriale.

Nel diritto amministrativo, le Ordinanze possono essere:
1. ordinarie, previste dalla legge per casi ordinari;
2. straordinarie, in casi eccezionali di particolare gravità;
3. di necessità, per far fronte, cioè, a situazioni di urgente necessità.

L’Ordinanza Ministeriale, quindi, per quanto urgente, è semplicemente un atto interno all’amministrazione che lo emana e che, quindi, ha valore solo per chi ne fa parte. Non è fonte di diritto italiano, anzi, assoggettato alle fonti di diritto che devono essere stilate all’inizio dell’Ordinanza, è equiparabile ad una Circolare o Nota ministeriale nella gerarchia delle norme. Ed ha una validità temporale ben precisa quando questa venga esplicitamente indicata.
Le Ordinanze nella scuola vengono emanate ogni anno per regolamentare diversi aspetti della vita scolastica: dalle modalità di somministrazione degli esami di Stato alle norme sulla mobilità dei docenti, e altro ancora.

Perché tutto questo interesse da parte dell’homeschooling sulle Ordinanze ministeriali?

“L’Ordinanza Ministeriale, quindi, per quanto urgente, è semplicemente un atto interno all’amministrazione che lo emana e che, quindi, ha valore solo per chi ne fa parte.”

Dall’emanazione del Decreto Legislativo 62/2017 che nell’interpretazione del Miur dispone l’obbligatorietà degli esami d’idoneità per chi si avvale dell’istruzione parentale, si conferma il clima di grande incertezza e contraddittorietà nell’applicazione della norma da parte delle competenti autorità che sono deputate alla vigilanza sull’obbligo di istruzione.

Chi ha conosciuto tante famiglie homeschoolers da stare sulle dita di una mano, che abbiano sostenuto l’esame, sa di cosa stiamo parlando: da bambini che sono stati ascoltati in colloquio quasi informale sul programma svolto a casa; all’estremo opposto, cioè bambini testati per giorni con diverse ore di prove scritte ed orali. Non si parli poi dei riscontri su quanto un bambino sia idoneo o meno a superare l’esame, quanto sia stato in grado di far corrispondere la sua preparazione al curricolo della scuola o, piuttosto, al curricolo dell’insegnante o, ancora, alle Indicazioni Nazionali o, invece, alla tabella di valutazione delle competenze …

Prima di proseguire, ci si sente di riaffermare qui che, quando il minore proseguirà con l’istruzione parentale, non dovrebbe essere necessario un esame che in realtà ha la finalità storica di inserirlo nel percorso scolastico della scuola in cui sostiene l’esame (altrimenti perché chiamarlo “di idoneità alla classe successiva”?).

Detto questo, quando un genitore presenta richiesta d’esame, nel momento in cui ci sarebbe margine per condurre un esame pedagogicamente commisurato al bambino (ricordando che l’esame d’idoneità è stato introdotto per stabilire se è stato assolto l’obbligo di istruzione, non a capire se il bambino ha appreso anno per anno il programma di quella singola classe), dato che la letteratura dettaglia su più fronti i principi che consentono un ambiente di apprendimento e di valutazione consono al discente … ecco che per orientarsi nella norma di carattere generale, i Dirigenti fanno riferimento all’unico documento normativo che dispone le condizioni dell’esame di idoneità, un’Ordinanza Ministeriale del 2001.

Ma partiamo dall’inizio.

L’istruzione parentale è disciplinata all’art. 111 del decreto 297/1994 noto come Testo unico. I Testi Unici sono testi normativi finalizzati a raccogliere ed ordinare preesistenti norme giuridiche disciplinanti una determinata materia emanate in tempi successivi.
Di “idoneità” trattano gli articoli 147 (scuola elementare), 180 (scuola media), 192, 193 e 198 (scuola superiore).

“Quanti docenti devono comporre la commissione? Come e quante prove? Quando nel calendario scolastico? Che tipo di valutazione?”

Per la scuola elementare:

Art. 147 – Esami di idoneità
1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.
2. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.”

Per la scuola media:

Art. 180 – Esami di idoneità
1. Gli esami di idoneità alla frequenza della seconda e terza classe si svolgono in un’unica sessione.
2. Per i candidati agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
3. Sono sedi di esami di idoneità tutte le scuole statali o pareggiate o legalmente riconosciute.
4. La commissione per gli esami di idoneità è nominata e presieduta dal preside della scuola in cui l’esame ha luogo ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore.

Come si noterà, le norme sono di carattere generale e lascia molte domande aperte. Quanti docenti devono comporre la commissione? Come e quante prove? Quando nel calendario scolastico? Che tipo di valutazione?

Prima del Decreto Legislativo 62/2017, gli esami di idoneità erano obbligatori solo per chi avesse deciso di entrare/rientrare a scuola, oltre che comprendere la facoltà dei genitori (non l’obbligo) di richiedere la formalizzazione del percorso scolastico del figlio. Uno degli ambiti maggiormente regolamentato degli esami di idoneità sono le scuole secondarie di secondo grado che prevedono la frequenza di ragazzi che hanno già superato l’età dell’obbligo di istruzione: si capisce quindi quanto fosse necessario un documento di riferimento, in mancanza di un vero e proprio regolamento attuativo delle norme primarie.

Non essendo mai stato emanato un documento esplicativo che dettagliasse le modalità di svolgimento dell’esame di idoneità per chi si avvale dell’istruzione parentale, dal 1994 fu necessario attendere l’Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21/05/2001 (“Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – Anno scolastico 2000-2001”) per avere disposizioni chiare per la scuola primaria e la scuola secondaria.

Gli articoli che si riferiscono espressamente all’esame d’idoneità, le prove, la composizione delle commissioni e la valutazione per la scuola primaria e secondaria di primo grado sono l’Art. 4, 6, 7, 8. Fino all’anno scolastico 2017/2018, molti dirigenti scolastici alla ricerca di una modalità unanime di somministrazione si rifanno a questo documento per strutturare un esame d’idoneità.

La problematica è ben più complessa per la scuola superiore, per la quale sarà necessario un ulteriore approfondimento in altra sede.

La questione si apre sul fatto che tale Ordinanza non è mai stata convertita in norma primaria, fonte di diritto, perché per poterlo fare, avrebbe dovuto avere carattere normativo, cioè disporre precetti di carattere generale ed astratto. Inoltre, come dicevamo, le Ordinanze hanno una validità temporale ben precisa: è l’atto stesso del 2001 che espressamente riporta la sua validità nel titolo, quindi, cessato il periodo e la contingenza per la quale è stato scritto, è cessata pure la sua efficacia e la sua validità. Il fatto stesso che questa ordinanza fosse stata scritta per regolare gli esami dell’anno scolastico 2000/2001 fa capire come un atto di questo genere non possa assurgere a fonte del diritto ed ha semplicemente lo scopo di dettare procedure per chi lavora nell’amministrazione che lo ha emanato e per regolare un evento che, ad oggi, è più che superato.
Infatti, a distanza di 16 anni, con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 62 del 13/04/2017, gli unici articoli di riferimento sugli esami di idoneità in età di obbligo di istruzione sono diventati l’art. 10 e l’art. 23 del suddetto Decreto. Per tale ragione, se in materia di esami di idoneità sono intervenute modifiche legislative, un amministratore quale è il Dirigente Scolastico non può più considerare un’Ordinanza che, in quanto obsoleta, ovviamente non prende in considerazione queste nuove modifiche: come accennato sopra, ciò a cui può appellarsi sono solo le norme introdotte dal Decreto Legislativo n. 62 del 2017 e tutto ciò che tale Decreto non ha copiato da quella Ordinanza non può essere tenuto in conto né tanto meno imposto perché “ha finito di esistere” terminati gli esami del 2001.

“Da qui si presenta quindi una questione molto importante nella relazione tra famiglie che richiedono l’esame d’idoneità e la scuola prescelta per l’esame”

L’unico documento interno alla pubblica amministrazione esplicativo del Decreto Legislativo 62/2017 è la Circolare Ministeriale n. 1865 pubblicata il 10 ottobre 2017 “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”, che, non potendo disporre indicazioni diverse da quelle introdotte dalle norme di riferimento, riporta quanto segue:

• “La richiesta di sostenere l’esame d’idoneità viene presentata di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione.
• Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico.
• Spetta alla commissione predisporre le prove d’esame, tendendo a riferimento le Indicazioni Nazionali del Curricolo”.

Come si noterà, non ci sono riferimenti o condizioni che dispongano rigidamente le condizioni dell’esame di idoneità. Da qui si presenta quindi una questione molto importante nella relazione tra famiglie che richiedono l’esame d’idoneità e la scuola prescelta per l’esame: la possibilità di stabilire le modalità di somministrazione dell’esame.

La commissione d’esame è tenuta a predisporre le prove d’esame riferendosi alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, che propone obiettivi di competenza in passaggi chiave della carriera scolastica, piuttosto che contenuti curricolari per la singola classe. E noi aggiungiamo che questo delicato compito (quello di predisporre le prove) non può essere svolto senza considerare le peculiarità di ogni singolo minore, e solo un confronto aperto tra i genitori (o i tutori) e la commissione può garantire una modalità che consenta ad entrambi di assolvere ai doveri dettati dal loro stato.
Le domande che sorgono da questa chiave di lettura sono diverse (e sicuramente non esaustive):

• perché ai bambini e ai ragazzi che dichiaratamente continueranno il percorso in regime di istruzione parentale vengono somministrati test di conoscenza dei contenuti, anno per anno, come fossero “studenti mancati”?
• Perché il cammino di apprendimento di ogni candidato non viene considerato in proiezione, in potenza, considerato che le Indicazioni Nazionali suggeriscono questo stesso tipo di approccio pedagogico e didattico?
• Perché le famiglie presentano un programma svolto di cui nella maggior parte dei casi non si tiene conto nell’avvicinare un bambino mai incontrato prima, in nome del fatto che quel programma non corrisponde al curricolo della classe?
• Perché è così difficile per una commissione valutare le competenze acquisite nel percorso di istruzione/apprendimento vissuto a casa, quando la didattica nella scuola curricolare dovrebbe già essere una didattica per competenze e non per contenuti?

Si capisce che, come già ribadito, l’approccio di elezione dovrebbe essere condiviso tra Dirigente Scolastico, commissione esaminatrice e famiglia, nel rispetto della centralità del minore e della scelta dell’istruzione famigliare che viene riconosciuta di pari dignità rispetto all’istruzione scolastica dalla stessa normativa di riferimento, Costituzione in primis. Nonché del rispetto dell’autonomia scolastica di cui il Dirigente Scolastico è il primo portavoce.
Molte scuole in Italia accolgono con favore l’opportunità di scambiare esperienze di percorsi di apprendimento dei candidati homeschoolers all’esame di idoneità, con riscontro positivo da ambedue le parti. Quello che diventa uno scambio fruibile e di supporto per due percorsi di uguale valore sociale, può esprimersi al meglio, dando spazio all’autonomia e al coordinamento tra gli attori in gioco, nell’aspettativa che la scelta dell’istruzione famigliare prenda sempre più piede nel nostro Paese.

Luciana Foti, Alessia Rossetti, Melissa Dietrick

Per un approfondimento sulle norme secondarie, fonte: Il diritto amministrativo: nozione e fonti_ Capitolo Primo

Per un primo approccio alla lettura delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, Homeschooling e Indicazioni Nazionali per il curricolo.

Luciana Foti, Alessia Rossetti, Melissa Dietrick

Articolo già pubblicato su www.istruzionefamiliare.wordpress.com

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