Di seguito riportiamo uno stralcio di un articolo di di Patrizia Del Pidio, pubblicato su Orizzontescuola dal titolo “Istruzione parentale: cosa dice la legge?”

L’obbligo scolastico è riferito ad una fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni per puntare all’acquisizione delle competenze di base.
La Costituzione Italiana dispone, a tal proposito, con l’articolo 34 che “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita” non specificando che debba essere impartita dalla scuola.
Il concetto è ribadito anche nell’articolo 30 che recita “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio” che pone l’accento sulla responsabilità genitoriale dell’istruzione dei figli.
Quindi si può praticare l’istruzione parentale senza violare la legge anche se la scuola, e in particolare ai dirigenti scolastici, spetta il dovere di vigilare sull’effettivo adempimento di tale istruzione.
Istruzione parentale: quali gli oneri dei dirigenti scolastici?
I doveri che spettano ai dirigenti scolastici sono, quindi, quelli di vigilare sull’effettiva istruzione che ricevono i ragazzi istruiti dalle famiglie senza usufruire dei servizi scolastici.
Le famiglie che decidono di educare direttamente i propri figli, sia in casa o presso precettori, devono essere informate dal dirigente scolastico di quali sono i vari obblighi che tale scelta comporta, compreso quello di accettare la vigilanza da parte della scuola e del Comune.
Tenuti alla vigilanza sono, infatti, sia il dirigente scolastico presso la cui istituzione l’alunno sarebbe dovuto essere istruito, sia il sindaco del Comune presso cui i giovani hanno residenza.
Non potendo valutare in altro modo l’effettiva fruizione dell’istruzione da parte dei ragazzi, le istituzioni sono tenute ad una valutazione annuale per certificare le competenze acquisite previste dai piani di studi personalizzati. A prevedere l’esame a fine di ogni anno scolastico sono sia le linee guida del MIUR il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
Il DLgs numero 76, testualmente afferma che “L’obbligo di sostenere esami di idoneità al termine di ciascun anno scolastico permane, invece, nei confronti degli alunni in età di scolarizzazione obbligatoria che si avvalgono dell’istruzione paterna, ivi compreso il caso di passaggio da tale tipo di istruzione a quella impartita in scuole statali o paritarie.”, così come le linee guida del MIUR le quali sostengono che per gli studenti che seguono l’istruzione parentale la valutazione annulae viene necessariamente effettuata tramite esame
Uno degli obblighi del dirigente scolastico è quello di comunicare al Comune la comunicazione di scelta di istruzione parentale.